Informazioni ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016
1. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI REGOLANTI L’ESECUZIONE DEL MANDATO PER SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
2. DEFINIZIONI
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
4. OGGETTO DEL MANDATO
5. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
6. ACCETTAZIONE DEGLI INCARICHI
7. LIMITI DI ASSUNZIONE DEGLI INCARICHI
8. ESECUZIONE DEL MANDATO
9. TERMINI DI RESA E ORDINI DI PRECEDENZA
10. DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA RICONSEGNA E VALORE DELLA MERCE
11. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL MANDANTE E DEL MITTENTE
12. RESPONSABILITA’ DEL MANDANTE E MITTENTE
13. RINUNCIA AL MANDATO
14. REVOCA DEL MANDATO
15. RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE RISARCIMENTO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE 16. DANNI INDIRETTI
17. DANNI OCCORSI IN TRATTA IGNOTA
18. LIMITI DI RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE
19. ESONERO DELLA RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE
20. LIMITI DI RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE PER INESATTA APPLICAZIONE DEI NOLI E DAZI
21. IMPOSSIBILITA’ DI ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DELLO SPEDIZIONIERE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 22. LIMITI DI RESPONSABILITA’ DI DIPENDENZA DELL’OPERATO DI TERZI
23. SPEDIZIONI RIFIUTATE O CHE NON POSSONO ESSERE CONSEGNATE
24. CONTROSTALLIE E/O FERMO DI CONTAINER
25. RICEVUTE RILASCIATE DALLO SPEDIZIONIERE
26. INDIRIZZO DEL MANDANTE O MITTENTE
27. COMUNICAZIONI TRA SPEDIZIONIERE E MANDANTE
28. OBBLIGHI DEL MANDANTE IN RIFERIMENTO ALLA SPEDIZIONE
29. FATTURE CONSOLARI
LETTERE DI GARANZIA RELATIVE ALLO STATO DELLE MERCI E AGLI IMBALLAGGI
CAMPIONAMENTO DELLA MERCE
OFFERTE DELLO SPEDIZIONIERE
ANTICIPI E CREDITI DELLO SPEDIZIONIERE
NORME PARTICOLARI PER SPEDIZIONI DA E PER I PORTI
MANCATO SVINCOLO MERCI A DOMICILIO DEL DESTINATARIO
OBBLIGHI DEL MANDANTE SULLE SPESE A CARICO DELLA SPEDIZIONE
CORRISPETTIVI
PRIVILEGIO E DIRITTO DI RITENZIONE
OBBLIGHI DEL MANDANTE SULLE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO FATTE ALLO SPEDIZIONIERE IN
CONSEGUENZA DELLE MERCI DETENUTE
ADDEBITI E TRATTENUTE DEL MANDANTE
ASSICURAZIONE
PORTATA DELL’ASSICURAZIONE: COMPENSO ALLO SPEDIZIONIERE
DEPOSITO: CONDIZIONI
CONTROLLO E MANIPOLAZIONI DELLA MERCE DEPOSITATA
DURATA DEL DEPOSITO
RICEVUTA DI DEPOSITO – RICONSEGNA DELLA MERCE
IMPEDIMENTI E LIMITAZIONI DI TRASPORTI
MASSIMALI RISARCIMENTI DANNI
LUOGO E MODALITA’ (ACCERTAMENTO DANNI)
SEGNALAZIONE DEI DANNI ALLO SPEDIZIONIERE
REGOLAMENTO INTERFERENZE TERZI INTERESSATI ALLE SPEDIZIONI
ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA’
TERMINE PRESCRIZIONALE
DECADENZA
NON RINUNZIA
CESSIONE DEI CREDITI
LEGGE APPLICABILE
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
PRIVACY
1 – APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI REGOLANTI L’ESECUZIONE DEL MANDATO PER SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati dallo Spedizioniere e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultimo.
1.2. Tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità dello Spedizioniere.
1.3. Le presenti Condizioni Generali sono pubblicate in formato digitale sul sito (www.prianomarchelli.it) e sono altresì pubblicate e depositate presso (Studio Notaio Solimena, Via Roccatagliata Ceccardi 4 16121 Genova)
2 – DEFINIZIONI
2.1. Ai fini della corretta interpretazione delle presenti Condizioni Generali si intende per:
a) “Spedizioniere”: il soggetto che stipula il contratto di trasporto e/o compie una o più operazioni accessorie ovvero, nel caso in cui sia stato espressamente pattuito dalle parti, materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, assumendo (per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l’esecuzione dello stesso;
b) “Mandante”: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
c) “Mittente”: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;
d) “Vettore”: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.
3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
3.1. Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione, che le presenti Condizioni Generali abbiano e trovino piena e incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultimo.
4 – OGGETTO DEL MANDATO
4.1. Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto e disciplinano le operazioni di spedizione e/o trasporto delle merci affidate dal Mandante allo Spedizioniere.
4.2. In particolare, lo Spedizioniere si impegna:
i. con riguardo all’organizzazione dei trasporti stradali nazionali, a stipulare in nome proprio e per conto del Mandante, contratti di trasporto di merci su strada in forma scritta ai sensi del D. Lgs. 286/2005 e successive modifiche, con autotrasportatori regolarmente iscritti all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori;
ii. con riguardo all’organizzazione di trasporti stradali internazionali, a stipulare in nome proprio e iii. per conto del Mandante, contratti di trasporto di merci su strada, regolati dalla Convenzione di Ginevra del 1956 CMR;
iv. con riguardo all’organizzazione di trasporti marittimi, a stipulare in nome proprio e per conto del Mandante contratti di trasporto marittimo;
v. con riguardo all’organizzazione di trasporti aerei, a stipulare in nome proprio e per conto del Mandante contratti di trasporto aereo;
vi. con riguardo ai trasporti multimodali (marittimi e stradali) a stipulare in nome proprio e per conto del Mandante i contratti di trasporto relativi al compimento delle tratte richieste.
4.3 Le prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali possono essere eseguite dallo Spedizioniere direttamente od anche, in tutto o in parte, dai suoi corrispondenti o da terzi incaricati. La sostituzione nell’esecuzione di dette prestazioni viene espressamente autorizzata dal Mandante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717 c.c.
4.4. Lo Spedizioniere si impegna a far trasportare dai vettori incaricati i quantitativi di merci indicati dal Mandante nel mandato di spedizione.
In tale ipotesi lo Spedizioniere non assume alcuna responsabilità in relazione al loro operato e per nessun motivo ed in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1693 cod. civ.
e/o 1741 cod. civ. per la perdita e/o avaria della merce verificatasi durante il trasporto affidato a vettori terzi. Parimenti, lo Spedizioniere non risponde delle eventuali azioni legali che dovessero essere intraprese nei confronti del Mittente dai vettori e/o sub-vettori a titolo di pagamento dei corrispettivi dovuti per i trasporti
ad essi affidati (ivi inclusi quelli attinenti ai cd. “costi minimi” così come disciplinati dall’art. 83 bis D.L. 112/2008, come convertito in Legge 133/2008, come da ultimo modificato con D.L. 103/2010, convertito nella Legge 127/2010 modificato ancora di recente con D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011).
4.5. Solo nell’ipotesi in cui sia stato espressamente pattuito in forma scritta dal Mandante con lo Spedizioniere, lo Spedizioniere avrà la facoltà di assumere direttamente nei confronti del Mandante anche obbligazioni vettoriali, impegnandosi mediante l’emissione di propria lettera di vettura, polizza di carico marittima, aerea o multimodale, all’esecuzione dell’intero trasporto o di una tratta dello stesso. In tal caso lo Spedizioniere è responsabile della perdita o dell’avaria occorsa alle merci durante la porzione di trasporto eseguita così come indicato all’art. 15 delle presenti Condizioni Generali, fatte salve le limitazioni di responsabilità applicabili e le cause di esonero della responsabilità vettoriale così come indicati all’art. 18 e 19 delle presenti Condizioni Generali.
4.6. Lo Spedizioniere si impegna altresì ad eseguire per conto del Mandante tutte le operazioni doganali accessorie ai trasporti affidati, tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo: operazioni doganali in import ed in export, operazioni doganali in procedura semplificata, operazioni di temporanea importazione ed esportazione, gestione pratiche per le sospensioni daziarie.
A tale scopo, il Mandante accetta sin d’ora di nominare, su indicazione dello Spedizioniere, spedizionieri doganali abilitati ed autorizza, ai sensi dell’art. 1717 c.c., lo Spedizioniere a nominare a suo nome e per suo conto spedizionieri doganali abilitati presso lo Spedizioniere per il compimento delle suddette operazioni innanzi alle competenti Autorità Doganali.
4.7. Lo Spedizioniere, se espressamente richiesto per iscritto dal Mandante, si impegna a stipulare, a copertura del rischio di danni alle merci, polizze di assicurazione a condizioni “all risks door to door” per
conto di chi spetta o alle diverse condizioni che venissero richieste per iscritto dal Committente.
5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
5.1. Il Mandante è tenuto a far pervenire allo Spedizioniere in tempo utile, e quindi entro uno (1) gg dal conferimento dell’incarico, i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce, unitamente alle istruzioni relative.
5.2. In difetto di istruzioni adeguate o attuabili, lo Spedizioniere può operare secondo il proprio discernimento nell’interesse del Mandante.
5.3. Ove le modalità di trasporto e la movimentazione stabiliti lo richiedano, il Mandante dovrà assicurare che le merci siano state adeguatamente e correttamente imballate.
5.4. Il Mandante deve specificare allo Spedizioniere la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità dei colli, il peso lordo, il volume espresso in metri cubi, le misure massime di ingombro della merce, le dimensioni ed ogni altra indicazione utile per la regolare esecuzione del mandato stesso.
5.5. Lo Spedizioniere non è tenuto a pesare le merci se non a seguito di preciso ordine scritto del Mandante, salvo che la pesatura non sia resa obbligatoria dalle disposizioni vigenti.
5.6. Unitamente al mandato di spedizione, il Mandante dovrà far pervenire allo Spedizioniere tutti i documenti relativi alle merci, ed in particolare, qualora si tratti di merci pericolose, il Mandante dovrà fornire le dovute certificazioni previste dalla normativa ADR per il trasporto su strada e dalla normativa IMDG/IMO per i trasporti via mare (in via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID quali, tra le varie, sostanze esplosive, infiammabili, ossidanti o tossiche).
5.7. Ove venga affidato allo Spedizioniere mandato di svolgere e curare operazioni doganali, il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e
la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dare corso alle operazioni doganali.
5.8. Il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
6 – ACCETTAZIONE DEGLI INCARICHI
6.1. Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria in qualità di spedizioniere o di spedizioniere vettore, in quest’ultimo caso solo quando sia stato espressamente pattuito dal Mandante con lo Spedizioniere così come indicato all’art. 4.5. delle presenti Condizioni
Generali.
6.2. Lo Spedizioniere salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci:
i. pericolose o che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, così come
indicate all’art. 5.6. delle presenti condizioni Generali;
ii. soggette a rapido deterioramento o decomposizione;
iii. prive dei documenti, di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato;
iv. che per loro natura non consentano un normale svolgimento dell’incarico ma il cui traffico è soggetto a prescrizioni di controllo (a titolo puramente esemplificativo sostanze stupefacenti, esplosive, infiammabili, corrosive, radioattive o mefitiche);
v. di peso e volume eccezionale.
6.3. Le Spedizioni di merci aventi un valore superiore a 8.33 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) il Kg. Lordo, le spedizioni di denaro, di monete, di documenti, di opere d’arte, di valori, di beni preziosi o simili, si considerano accettate dallo Spedizioniere solo qualora esso abbia dato espresso e preventivo consenso e siano comunque coperte da assicurazione con esclusione del diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dello Spedizioniere.
6.4. Qualora le merci indicate agli artt. 5.6. e 6.2. delle presenti Condizioni Generali o, comunque, merci che per loro natura non possono essere accettate o possono essere accettate solo a condizioni speciali dalle imprese di trasporto, vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate o inesatte, lo Spedizioniere ha il diritto di recedere dal contratto ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose che le stesse dovessero cagionare allo Spedizioniere o a terzi e per le spese che possano derivare a vario titolo.
7 – LIMITI DI ASSUNZIONE DEGLI INCARICHI
7.1. Gli incarichi si intendono assunti dallo Spedizioniere alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di navigazione marittima e/o aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, aziende ed enti portuali o di deposito o altre imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi siano richiesti dallo Spedizioniere per conto del proprio Mandante ed in forza del mandato ricevuto.
7.2 Salvo disposizioni contrarie del Mandante, lo Spedizioniere dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare l’esecuzione del contratto.
7.3 Lo Spedizioniere non sarà comunque e per nessun caso responsabile nei confronti del Mandante per danni dipendenti dalla scelta delle vie e dei mezzi operata da questi direttamente.
8 – ESECUZIONE DEL MANDATO
8.1. Lo Spedizioniere è tenuto ad eseguire il mandato ricevuto e le eventuali obbligazioni accessorie con la diligenza del buon padre di famiglia, nell’interesse del Mandante.
8.2. Lo Spedizioniere, ricevuto il mandato di spedizione provvede:
i. con riferimento ai trasporti nazionali di merci su strada, a stipulare con vettori regolarmente
iscritti all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori contratti di trasporto in forma scritta ai sensi
del D. Lgs. 286/05 (“Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”) e successive modificazioni;
ii. con riferimento ai trasporti internazionali di merci su strada, a far emettere dal Vettore incaricato
la relativa lettera di vettura CMR;
iii. con riferimento ai trasporti marittimi a far emettere dal Vettore la relativa polizza di carico;
iv. con riferimento ai trasporti aerei a far emettere dal Vettore la relativa lettera di trasporto aereo;
v. con riferimento ai trasporti combinati strada/mare, a far emettere dal Vettore, la relativa polizza di carico per trasporto multimodale.
8.3. Salvo diversi accordi tra le parti, lo Spedizioniere è autorizzato a firmare i documenti di trasporto a nome del Mittente che potrà, a discrezione dello Spedizioniere essere indicato qual emittente della merce.
8.4. Nel caso in cui lo Spedizioniere assuma obbligazioni vettoriali, come indicato dall’art. 4.5. delle presenti Condizioni Generali, aventi ad oggetto l’esecuzione di un trasporto terrestre avente origine e destino in Italia così come indicato al presente punto i, tale incarico sarà formalizzato in un contratto scritto a norma del
D.Lgs 286/2005 con applicazione delle “tariffe minime” previste.
Eventuali incarichi di subvezione che per tale trasporto potessero essere conferiti a soggetti terzi saranno oggetto di contratto scritto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 286/2005.
Il Mandante esonera lo Spedizioniere da qualsiasi responsabilità, anche di natura solidale, nel caso in cui questo, su precise istruzioni del Mandante, abbia concluso contratti di subvezione in forma orale e nel mancato rispetto delle tariffe minime ai sensi del D.Lgs 286/2005.
Il Mandante sarà tenuto a fornire allo Spedizioniere istruzioni compatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza nella circolazione stradale, come stabilito dall’art. 7 commi 3, 4 e 6 del D.Lgs 286/05 e successive modifiche, ed in particolare, a titolo esemplificativo, con le norme in materia di sagoma limite, massa limite, limiti di velocità, sistemazione del carico sui veicoli, trasporto di cose su rimorchi, durata della guida.
Inoltre il Mandante è tenuto a fornire al vettore incaricato del trasporto la scheda di trasporto così come disciplinata dall’art. 7 bis del D.Lgs. 286/2005 e successive modifiche, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
8.5. Lo Spedizioniere avrà facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) sempre operando con la massima diligenza.
8.6. Nell’ipotesi in cui venga richiesto l’espletamento di operazioni doganali di importazione e/o esportazione delle merci, gli unici obblighi a carico dello Spedizioniere saranno quelli di:
i. provvedere per conto del Mandante ad affidare tali operazioni ad un operatore doganale, la cui nomina si intende autorizzata dal Mandante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 secondo comma c.c.;
ii. trasmettere all’operatore doganale designato le informazioni ed i documenti ricevuti dal Mandante, il quale sarà l’unico responsabile per l’esattezza, veridicità e completezza dei dati forniti.
8.7. Il Mandante sarà tenuto a manlevare lo Spedizioniere per qualsiasi sanzione, multa e/o addebito della
Agenzia delle Dogane, o da differente organismo e/o ente italiano e/o straniero, derivante dall’inesattezza, incompletezza o non veridicità dei dati forniti, anche nell’ipotesi in cui questa venga accertata a posteriori o dipenda da documenti, dati od informazioni forniti al Committente da soggetti terzi.
8.8. Il Mandante è tenuto a rimborsare lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto e visite doganali.
9 – TERMINI DI RESA E ORDINI DI PRECEDENZA
9.1. Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna ovvero determinati ordini di
precedenza nell’esecuzione della spedizione anche se detti termini e/o ordini di precedenza sono menzionati nei documenti di spedizione, e, pertanto, non può essere in nessun caso tenuto responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante.
10 – DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA RICONSEGNA E VALORE DELLA MERCE
10.1. Lo Spedizioniere non è tenuto a manifestare la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Varsavia del 1929 (e/o dell’art. 46 COTIF-CIM) né a dichiarare il valore della merce al vettore (ai sensi degli artt. 26 della Convenzione CMR, 4.5 della Convenzione di Bruxelles, e 423 e 952 cod. nav. e di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale), a meno che ciò non gli venga espressamente richiesto per iscritto dal Mandante.
11 – DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL MANDANTE/MITTENTE
11.1. Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:
i. che la spedizione è stata correttamente e accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
ii. ove necessario, di aver prontamente segnalato le particolari cautele necessarie per il sollevamento e maneggio di determinati merci/colli;
iii. di provvedere a notificare allo Spedizioniere eventuali cambi di nomenclatura della merce o indicazioni contenute nei documenti di trasporto (a titolo esemplificativo, luogo di scaricazione della merce);
iv. ove le circostanze lo richiedano, di aver ottemperato alle misure fitosanitarie richieste per la spedizione della merce;
v. di aver preso atto delle merci che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
vi. che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
vii. che l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei;
viii. che, ove venga affidato allo Spedizioniere mandato di svolgere e curare operazioni doganali, la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce
corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.
12 – RESPONSABILITA’ DEL MANDANTE E DEL MITTENTE
12.1 Il Mandante ed il Mittente rispondono per i propri errori e/o le proprie omissioni, così come per quelli dei loro incaricati e dichiarano espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie indicate all’art. 11 delle presenti Condizioni Generali.
13 – RINUNCIA AL MANDATO
13.1. In deroga a quanto previsto dall’art. 1727 cod. civ., lo Spedizioniere avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitogli anche ove non ricorra una giusta causa.
13.2. Allo Spedizioniere dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia.
14 – REVOCA DEL MANDATO
14.1. Il mandato allo Spedizioniere può essere revocato solo se esso non abbia ancora concluso il contratto di trasporto col vettore.
14.2. In tal caso, allo Spedizioniere dovranno essere rimborsate tutte le spese sostenute sino alla revoca, e dovrà essere corrisposto un equo compenso a norma dell’art. 1738 c.c. per l’attività prestata secondo le tariffe depositate presso le C.C.I.A.A. o, in mancanza, secondo i prezzi di mercato.
14.3. Un ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere revocato dal momento in cui lo Spedizioniere abbia dato comunicazione al terzo che la merce è a sua disposizione.
15 – RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE E RISARCIMENTO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE
15.1 lo Spedizioniere assume nei confronti del Mandante solo gli obblighi di cui all’art. 1737 c.c., e risponde secondo i termini e le modalità previsti dal codice civile.
15.2. Solo quando sia stato espressamente pattuito tra le parti nei termini indicati all’art. 4.5. delle presenti Condizioni Generali, lo Spedizioniere assume nei confronti del Mandante anche gli obblighi vettoriali di cui all’art. 1741 c.c., risponde dell’esecuzione del trasporto, o della porzione di trasporto ad esso affidata, ed è responsabile della perdita o dell’avaria occorsa alle merci durante la porzione di trasporto eseguita, fatte salve le limitazioni di responsabilità applicabili così come indicato all’art. 18 delle presenti Condizioni Generali e le cause di esonero della responsabilità vettoriale previste dalle normative di volta in volta
applicabili al tipo di trasporti organizzati ed eseguiti ed indicate all’art. 19 delle presenti Condizioni Generali.
15.3. In caso di perdita totale o parziale o di avaria della merce, il Mandante, o il suo avente causa, è tenuto a sollevare specifiche riserve all’atto di ritiro delle merci e/o, comunque, entro o non oltre il termine di tre
giorni dalla riconsegna delle merci. Decorso tale termine, il Mandante o il suo avente causa sarà decaduto dalla possibilità di proporre qualsiasi domanda o azione di risarcimento.
15.4. Il Mandante, o il suo avente causa, che pretenda un risarcimento deve provare l’esatta natura, qualità e quantità delle merci consegnate, nonché che il danno si è verificato nel corso del trasporto o nella porzione di esso assunta dallo Spedizioniere.
15.5. La responsabilità dello Spedizioniere, anche come spedizioniere vettore nei confronti del Mandante, non può essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri e ciò in base alle leggi, disposizioni, regolamenti, consuetudini e convenzioni vigenti nel paese dei suddetti agenti o corrispondenti esteri.
15.6. Non è ammessa la compensazione tra l’ammontare dei corrispettivi dovuti allo Spedizioniere e le eventuali richieste di risarcimento avanzate dal Mandante.
16 – DANNI INDIRETTI
16.1. Ferma l’applicazione dei limiti di responsabilità previsti all’art. 18 delle presenti Condizioni Generali, nel caso di perdita o avaria delle merci lo Spedizioniere risponde solo dei danni materiali e diretti subiti dalle merci, ed è escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e ss. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente
esemplificativa e non è da intendersi in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto, arresto o ritardo nella produzione o nelle lavorazioni, danno all’immagine ecc…).
In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il Mandante o il Mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all’importo del nolo pattuito.
17 – DANNI OCCORSI IN TRATTA IGNOTA
17.1 Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto di trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di 8.33 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) per chilo di merce perduta e danneggiata.
18. LIMITI DI RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE
18.1. Nella sola ipotesi in cui lo Spedizioniere assuma per espressa pattuizione delle parti la responsabilità vettoriale ovvero l’impegno di effettuare il trasporto della merce con mezzi propri od altrui, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, così come indicato all’art. 4.5. delle presenti Condizioni Generali, la responsabilità dello Spedizioniere, quando prevista e ad esso imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto, anche multimodale, affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio previsto dalla normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o dalla legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana.
18.2. Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto o, comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.
18.3. La limitazione della responsabilità per danni dello Spedizioniere per perdita o avaria della merce trasportata è disciplinata come segue.
Trasporto terrestre nazionale
Ove il trasporto debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità dello Spedizioniere, a qualsivoglia titolo, sia essa contrattuale od extracontrattuale, per perdite od avarie alle merci trasportate sarà convenzionalmente limitata alla somma di Euro 0,25 per ogni kg di portata utile del veicolo impiegato.
Trasporto terrestre internazionale
Nell’ipotesi di trasporto di merci su strada in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), la responsabilità dello Spedizioniere per perdita od avaria alle merci trasportate sarà disciplinata dalla suddetta Convenzione e non potrà eccedere la somma di DSP 8,33 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.
Trasporto aereo internazionale
Nell’ipotesi di trasporto aereo internazionale, la responsabilità dello Spedizioniere sarà disciplinata dalla Convenzione di Varsavia del 1929.
La responsabilità dello Spedizioniere, sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale, per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà pertanto eccedere la somma di DSP 17 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.
Trasporto aereo nazionale
Ove il trasporto aereo debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, e comunque, nel caso in cui non trovi applicazione la Convenzione di Varsavia, la responsabilità dello Spedizioniere sarà disciplinata dal Codice della Navigazione e non potrà comunque eccedere la somma di Euro 15 per Kg. di merce caricata.
Trasporto marittimo nazionale
Ove il trasporto marittimo debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità dello
Spedizioniere sarà disciplinata dal Codice della Navigazione. II risarcimento dovuto, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, dallo Spedizioniere per perdite od avarie alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di Euro 100 per ciascun collo.
Trasporto marittimo internazionale
Nell’ipotesi di trasporto marittimo internazionale, la responsabilità, sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale, per perdita od avaria alle merci trasportate dello Spedizioniere sarà disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 e non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unita perduta o danneggiata ovvero 2 Diritti Speciali di Prelievo per ogni Kg. di merce perduta od avariata.
Trasporto ferroviario nazionale
Ove il trasporto ferroviario sia eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalle previsioni del D.p.r. 10 aprile 1961 n. 98 e successive modificazioni. Il risarcimento dovuto dallo Spedizioniere, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, non potrà eccedere la somma di Euro 7,5 per ogni Kg. di peso netto danneggiato o mancante.
Trasporto ferroviario internazionale
Nell’ipotesi di trasporto ferroviario internazionale, la responsabilità dello Spedizioniere, sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale, per perdita od avaria alle merci trasportate sarà disciplinata dalla Convenzione di Berna del 1980 e non potrà eccedere la somma 17 DSP. per ogni Kg. di merce perduta od avariata.
Trasporto multimodale o misto
Nell’ipotesi in cui il trasporto sia eseguito utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità dello Spedizioniere, sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale, per perdita od avaria alle merci trasportate sarà disciplinata dalle condizioni della FIATA, Multimodal Transport Bill of Lading, e non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unita perduta o danneggiata ovvero 2 DSP. per ogni Kg. lordo di merce perduta od avariata.
Nel caso in cui il Mittente dichiari la natura e il valore della merce prima che questa sia stata presa in consegna dallo Spedizioniere, quest’ultimo abbia espressamente accettato la predetta dichiarazione, la rata del nolo ad valorem sia stata pagata e il valore sia riportato nel documento di trasporto, detto valore rappresenterà il limite di responsabilità dello Spedizioniere.
Nel caso in cui un container, un pallet o un simile mezzo di trasporto siano stati caricati con più di un collo o più di una unita di carico, i colli o le altre unita di carico espressamente dichiarati nel documento di trasporto saranno considerati come singolarmente caricati in tali mezzi di trasporto.
Tranne che per detta esclusione, i mezzi di trasporto saranno considerati come un singolo collo o una singola unità di carico.
Qualora il trasporto multimodale non comprenda tratte marittime o fluviali, la responsabilità dello Spedizioniere non potrà eccedere la somma di 8,33 DSP per Kg di merce perduta o avariata.
Nel caso in cui la perdita o il danneggiamento della merce siano avvenute in una tratta del trasporto multimodale per la quale sia stato stipulato un contratto di trasporto che prevede l’applicazione di Convenzioni o leggi nazionali con diversi limiti di responsabilità, la responsabilità dello Spedizioniere sarà disciplinata dalle condizioni di dette Convenzioni o leggi nazionali.
Le limitazioni sopra riportate si applicheranno a tutti i reclami avanzati contro la Società siano essi di natura contrattuale o extracontrattuale.
19 – ESONERO DELLA RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE
19.1. Lo Spedizioniere non sarà responsabile:
i. dell’esatta interpretazione delle istruzioni e/o informazioni trasmesse verbalmente e/o telefonicamente dal Mandante che non siano state confermate per iscritto, nonché per l’osservanza di disposizioni o comunicazioni comunicate ad autisti o ad altri dipendenti del mandatario o di terzi;
ii. di tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi in seguito all’invio da parte del Mandante di
documenti e/o istruzioni errati, non chiari, insufficienti, non forniti o forniti tardivamente;
iii. dei danni derivanti da vizio intrinseco o qualità delle merci che per cause inerenti alla loro natura
sono soggette a perdite totali o parziali o ad avaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: per
rottura, ruggine, deterioramento interno, essiccazione, calo naturale o azione di parassiti roditori e
animali in genere;
iv. delle perdite, mancanze, avarie e deterioramento causate ai colli ed alle merci da difetto di carico,
di stivaggio, insufficiente imballaggio o imballate in imballaggi usati o che si alterano col tempo,
per manipolazione o per i prodotti contenuti. Lo Spedizioniere è autorizzato, in questo caso, a
ricevere da vettori, depositari e ricevitori in genere, riserve circa le condizioni dell’imballo delle
merci.
19.2. La consegna delle merci e carteggi di qualsiasi specie eseguita direttamente a mani di prestatori d’opera dello Spedizioniere avviene a rischio esclusivo del Mandante, se non sia stata precedentemente concordata con lo Spedizioniere o con uno dei suoi dipendenti autorizzati.
19.3. Quando il Mandante, anziché impartire allo Spedizioniere precise istruzioni in funzione dell’espletamento del mandato nei termini indicati dall’art. 5 delle presenti Condizioni Generali, si limiti ad inviare copia della lettera di credito, lo Spedizioniere opererà in conformità alle condizioni espresse nella lettera di credito, senza per altro assumere responsabilità per l’interpretazione delle stesse.
20 – LIMITI DI RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE PER INESATTA APPLICAZIONE DEI NOLI E DEI DAZI.
20.1. In mancanza di precisi accordi contrari, lo Spedizioniere non assume alcuna responsabilità per le informazioni relative a tassi di nolo, diritti, tasse, spese, tariffe ecc.
20.2. Lo Spedizioniere non è responsabile per l’inesatta applicazione di noli e dazi e non risponde neppure delle conseguenze inerenti ad improvvisi aumenti di dazi o ad altre disposizioni dell’Autorità.
21 – IMPOSSIBILITA’ DI ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DELLO SPEDIZIONIERE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
21.1. Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste dalla disciplina uniforme o di legge di cui all’art. 19 delle presenti Condizioni Generali e, comunque, da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o sommosse, incendi, scioperi e serrate, atti di terrorismo, pirateria nonché tutte le cause di forza maggiore e/o
gli eventi esonerativi previsti dalle Convenzioni Internazionali.
21.2 In tali casi lo Spedizioniere è autorizzato, ma non obbligato, a recedere dal contratto, anche se l’incarico sia già stato parzialmente eseguito.
21.3. Analogamente al Mandante compete, in questi casi, lo stesso diritto, qualora non gli venga garantita la continuità dell’esecuzione dell’ordine.
21.3. In caso di recesso dello Spedizioniere o del Mandante, quest’ultimo deve rimborsare allo Spedizioniere tutte le spese di trasporto, magazzinaggio, noleggio, giacenza, sosta, assicurazione, consegna, ecc…sostenute, comprese quelle causate da forza maggiore.
22 – LIMITI DI RESPONSABILITA’ DI DIPENDENZA DELL’OPERATO DI TERZI
22.1 Lo Spedizioniere non risponde dell’operato delle imprese di trasporto, come pure di altri spedizionieri, depositari, assicuratori, banche, le cui prestazioni ha richiesto nell’adempimento del proprio mandato: esso è responsabile solo per colpa grave commessa nella loro scelta o nella trasmissione delle istruzioni, e non dell’operato dei singoli prescelti o incaricati.
22.2. Mancando la colpa nella scelta e nella trasmissione delle istruzioni, lo Spedizioniere è tenuto soltanto a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del proprio Mandante, nonché a cedere a quest’ultimo l’azione ad esso spettante in forza dei relativi contratti verso i terzi eventualmente responsabili.
22.3. Qualora lo Spedizioniere emetta un documento per il trasporto combinato Fiata Bill of Lading (FBL) riconosciuto dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) lo Spedizioniere assumerà le responsabilità previste dalle condizioni generali riportate sul retro del documento stesso ed il trasporto si intenderà effettuato in base a dette Condizioni Generali.
23 – SPEDIZIONI RIFIUTATE O CHE NON POSSONO ESSERE CONSEGNATE
23.1. Salvo diverse istruzioni scritte, in caso di rifiuto o impossibilità di consegnare le merci per una ragione qualsiasi, lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire,
può adottare le misure necessarie o opportune per la restituzione della merce, agendo per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale gravano tutti i costi e i rischi di eventuali perdite, danneggiamento o sottrazioni.
23.2. Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio e pericolo del Mandante senza che lo Spedizioniere sia tenuto alla loro assicurazione.
23.3. Lo Spedizioniere non assume inoltre responsabilità per confische, vendite all’asta, distruzione o altro che potessero verificarsi alla merce e ciò in base alle leggi vigenti nel Paese ove la merce è giacente.
24 – CONTROSTALLIE E/O FERMO DI UN CONTAINER
24.1. Obbligato al pagamento dei costi di controstallia per il ritardato sbarco merce e/o svuotamento del container dopo il suo sbarco e/o fermo dello stesso a destinazione è il Mittente il quale si impegna, senza contestazioni, a risarcire e sollevare lo Spedizioniere da qualunque responsabilità in relazione a qualsiasi richiesta di pagamento da parte di terzi a tale titolo.
25 – RICEVUTE RILASCIATE DALLO SPEDIZIONIERE
25.1. Le ricevute di merci rilasciate dallo Spedizioniere non implicano alcuna garanzia in ordine alla qualità delle merci, al contenuto dei colli, valore, peso ed imballaggio.
25.2. Inoltre, tali ricevute non implicano alcun riconoscimento della quantità per merci di massa, vagonate o simili, il cui peso non è usualmente soggetto a controllo.
26 – INDIRIZZO DEL MANDANTE O DEL MITTENTE
26.1. Il Mandante è tenuto a segnalare tempestivamente allo Spedizioniere il proprio indirizzo completo ed ogni eventuale sua variazione.
26.2. Lo Spedizioniere non risponde delle conseguenze che possano derivare dalla mancata o intempestiva segnalazione dei cambiamenti di indirizzo.
27 – COMUNICAZIONI TRA SPEDIZIONIERE E MANDANTE
27.1. Senza richiesta scritta, espressamente accettata per iscritto, lo Spedizioniere non è tenuto a spedire per posta raccomandata o assicurata comunicazioni, documenti o altro.
27.2. Lo Spedizioniere non è tenuto a controllare l’autenticità della firma delle comunicazioni o documenti riguardanti in qualche modo la merce oppure i poteri del firmatario, se non nel caso in cui sia stato diversamente concordato per iscritto con il Mandante.
28 – OBBLIGHI DEL MANDANTE IN RIFERIMENTO ALLA SPEDIZIONE
28.1 Le comunicazioni del Mandante che l’incarico è da eseguirsi per conto di un terzo non esonera il Mandante dai suoi obblighi verso lo Spedizioniere, rimanendo il Mandante vincolato da responsabilità solidale con il terzo rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dello Spedizioniere.
29 – FATTURE CONSOLARI
29.1. Le fatture consolari vengono compilate dallo Spedizioniere o dal suo rappresentante nel porto
marittimo solo a seguito di espressa richiesta del Mandante, corredata dai necessari documenti ed in base ai dati risultanti dai documenti medesimi.
30 – LETTERE DI GARANZIA RELATIVE ALLO STATO DELLE MERCI O DEGLI IMBALLAGGI
30.1. Lo Spedizioniere non è tenuto a rilasciare lettere di garanzia onde ottenere che vengano omesse sui documenti di trasporto osservazioni relative allo stato della merce o al suo imballaggio.
30.2. Lo Spedizioniere, nell’interesse del proprio Mandante, potrà, ove ritenuto opportuno, rilasciare tali lettere di garanzia, previa ricezione di una garanzia analoga da parte del Mandante ed, in attesa e/o in mancanza di questa, lo Spedizioniere avrà comunque diritto di ritenzione sulle merci o i documenti relativi, nonché di essere rimborsato di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivare.
31 – CAMPIONAMENTO DELLA MERCE
31.1. Il campionamento delle merci affidate allo Spedizioniere viene effettuato senza sua responsabilità anche quando questa operazione non esige particolari conoscenze tecniche o impianti speciali.
32 – OFFERTE DELLO SPEDIZONIERE
32.1. Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specifiche e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro.
32.2. Qualora non sia stato diversamente convenuto, le quotazioni dello Spedizioniere si intendono vincolanti esclusivamente per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.
32.3. I prezzi e le condizioni offerte dallo Spedizioniere sono validi solo se accettati dal Mandante per l’esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati dallo Spedizioniere nell’interesse del proprio Mandante, nonché nel costo della manodopera o nel corso dei cambi. Lo Spedizioniere non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni in corso di spedizione.
32.4 I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo Spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza dello Spedizioniere.
33 – ANTICIPI E CREDITI DELLO SPEDIZIONIERE
33.1. L’incarico di svicolare merci in arrivo autorizza, ma non obbliga, lo Spedizioniere ad anticipare i noli gravanti sulla merce, rivalse ed assegni del mittente, dazi doganali ed altre spese.
33.2. Qualora, per effetto delle pattuizioni esistenti, lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.
33.3. Lo Spedizioniere non può essere ritenuto responsabile dall’avente diritto per spese di sosta, danni, ecc…derivanti dal mancato anticipo di noli e altre spese.
33.4. Qualora le somme e i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento degli stessi qualora per qualunque ragione lo spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli.
33.5. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo Spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente/o Mandante, a qualunque titolo.
34 – NORME PARTICOLARI PER SPEDIZIONI DA E PER I PORTI
34.1. Le operazioni di imbarco e sbarco si eseguono secondo i regolamenti e gli usi locali dei porti e secondo le norme indicate dai vettori in virtù di clausole figuranti in polizza di carico e/o contratto di noleggio.
34.2. Salvo patto contrario, i prezzi convenuti non comprendono le spese supplementari risultanti da imbarchi, trasbordi o sbarchi delle merci durante la notte, sabato, domenica o giorno festivo legale, giorno di pioggia ecc.
34.3. Qualora lo Spedizioniere curi l’inoltro e l’instradamento ai porti di imbarco delle merci ad esso affidate per la Spedizione, esso non è responsabile dei ritardi che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi e, conseguentemente, di mancati imbarchi, soste, guardianaggi e detention charges, scarico a terra, danni o noli “vuoto per pieno” richiesti dalle Compagnie di navigazione e/o dai loro Agenti ecc.
35 MANCATO SVINCOLO DELLE MERCI A DOMICILIO DEL DESTINATARIO
35.1. L’incarico e la responsabilità dello Spedizioniere si esauriscono, per le merci da consegnare al domicilio del destinatario, con la presentazione delle merci sul veicolo davanti al domicilio del destinatario o davanti a un luogo di scarico che il destinatario avrà indicato per iscritto al momento del conferimento dell’incarico.
35.2. Il destinatario si dovrà occupare senza ritardo dello scarico a sue spese, rischio e pericolo.
35.3. Qualora il destinatario ritardi o rifiuti l’accettazione di merce recapitatagli a domicilio, lo Spedizioniere ha diritto di gravare sulle merci le maggiori spese per sosta automezzo, per ritorno della merce a magazzino, per il magazzinaggio e la successiva riconsegna a domicilio.
36 – OBBLIGHI DEL MANDANTE SULLE SPESE A CARICO DELLA SPEDIZIONE
36.1. II Mandante è tenuto, salvo diverso accordo scritto, ad anticipare allo Spedizioniere i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, lo Spedizioniere ha assunto e/o dovrà assumere a proprio nome e per conto del Mandante .
36.2. Nel caso in cui lo Spedizioniere anticipi i fondi necessari ovvero le somme richieste non gli pervengano tempestivamente, a quest’ultimo saranno dovute, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi e agli interessi in misura pari al 5%, anche le eventuali perdite sui cambi.
36.3 L’avere lo Spedizioniere accettato di gravare sulle merci le sue spese e crediti a qualunque titolo o
l’avere il Mandante ordinato allo Spedizioniere di addebitare determinate spese al destinatario o terzi, non esonera il Mandante dall’obbligo del relativo pagamento, qualora, per mancato svincolo della merce da parte del destinatario o per altra ragione, lo Spedizioniere non possa realizzare il suo credito.
36.4. Il Mandante è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta dello Spedizioniere, eventuali differenze a debito per noli, dazi e altre spese riscosse in meno o riguardanti rilievi a debito emessi da amministrazioni statali, vettori, ecc. entro i termini dl prescrizione stabiliti per ognuno di essi.
37 – CORRISPETTIVI
37.1. Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’art. 1740 c.c. agendo in tal caso quale spedizioniere e non quale spedizioniere-vettore.
37.2 In ogni caso, le fatture dello Spedizioniere saranno emesse a completamento di ogni singola spedizione e/o servizio. Il pagamento dovrà intendersi con rimessa diretta data fattura a meno che non vengano concordati termini diversi.
37.3. In caso di ritardato pagamento dei suddetti corrispettivi, senza necessità di messa in mora, si fa luogo all’applicazione di interessi nella misura indicata dal D.Lgs. 231/2002, senza che ciò influisca sulla esigibilità del credito.
37.4. Al mancato pagamento delle fatture conseguirà l’automatica decadenza del Mandante dal beneficio del termine e la facoltà da parte dello Spedizioniere di azionare il diritto di ritenzione così come indicato e
definito dall’art. 38 delle presenti Condizioni Generali.
37.5. Con riferimento all’organizzazione di trasporti stradali nazionali, qualora il vettore dovesse
addebitare allo Spedizioniere gli adeguamenti del costo del gasolio nei termini e con le modalità previste dall’art. 83 bis della L. 133/08, il Mandante sarà tenuto a corrispondere allo Spedizioniere detti adeguamenti oltre agli addizionali del nolo come Bunker Adjustment Factor (BAF).
38 – PRIVILEGIO E DIRITTO DI RITENZIONE
38.1. Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto avente diritto alle
merci, il diritto di privilegio e di ritenzione ex art. 2761 c.c. sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.
39 – OBBLIGHI DEL MANDANTE SULLE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO FATTE DALLO SPEDIZIONIERE IN CONSEGUENZA DELLE MERCI DETENUTE.
39.1. Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni per avaria, multe o altre somme che gli vengono richiesti in qualità di disponente o detentore di merci per conto terzi.
39.2. In mancanza, lo Spedizioniere è autorizzato a prendere le misure che ritiene opportune a sua garanzia e procedere, occorrendo, alla alienazione o anche alla distribuzione della merce a norma delle leggi vigenti nel Paese ove si trova la merce o delle Convenzioni Internazionali applicabili.
39.3. Il Mandante è tenuto ad informare tempestivamente lo Spedizioniere di tutti gli obblighi di ordine giuridico, doganale ecc…che gli derivano dalla detenzione della merce, e di tutte le conseguenze dell’omissione risponde nei confronti dello Spedizioniere.
40 – ADDEBITI E TRATTENUTE DEL MANDANTE
40.1. Addebiti e trattenute applicate dal Mandante su quanto dallo stesso dovuto allo Spedizioniere non sono ammissibili salvo si riferiscano a crediti scaduti e siano state autorizzate per iscritto dallo Spedizioniere.
41 – ASSICURAZIONE
41.1. Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere.
41.2. In nessun caso lo Spedizioniere potrà essere ritenuto responsabile relativamente alla scelta della compagnia assicuratrice e alla solvibilità di quest’ultima.
41.3. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante, l’eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.
41.4. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell’assicuratore.
41.5. Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere
termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
41.6. A tutti gli effetti, l’assicurazione sarà da considerarsi operante non appena lo Spedizioniere sia in grado di concluderla. Se lo Spedizioniere ha effettuato l’assicurazione a nome suo ma per conto del Mandante, esso è solo tenuto, su richiesta, a cedere al Mandante i propri diritti nei confronti dell’assicuratore.
41.7. Se l’assicuratore dovesse contestare l’applicabilità della polizza, il Mandante farà ricorso solo contro l’assicuratore e lo Spedizioniere non avrà alcuna responsabilità in proposito.
42 – PORTATA DELL’ASSICURAZIONE: COMPENSO ALLO SPEDIZIONIERE
42.1. In caso di danno spetta quale risarcimento al Mandante soltanto quanto lo Spedizioniere ha ricevuto dall’assicuratore.
42.2. Lo Spedizioniere assolve i suoi obblighi cedendo al Mandante, dietro sua richiesta, i diritti verso l’assicuratore e quindi, in caso di perdita o avaria o altro danno previsto dalla polizza, spetta al Mandante agire nei confronti degli assicuratori o terzi responsabili. Il Mandante può dare incarico allo Spedizioniere di procedere, per suo conto e rischio, alle pratiche relative alla realizzazione dei diritti.
42.3. Per la trattazione delle pratiche relative ai danni ed avaria eseguita dai periti nominati dalle Compagnie di Assicurazione o dai Vettori, per l’esercizio della rivalsa nei confronti dei terzi responsabili ed altre
pratiche del genere, lo Spedizioniere ha diritto ad uno speciale compenso oltre a quello che gli deriva normalmente dal mandato di spedizione.
43 – DEPOSITO: CONDIZIONI
43.1 L’eventuale deposito della merce viene effettuato a scelta dallo Spedizioniere nei propri locali o in quelli di terzi (privati o pubblici).
43.2 Se lo Spedizioniere ha immagazzinato la merce in un deposito di terzi, nei rapporti tra lo Spedizioniere e il suo Mandante sono valide e applicabili le medesime condizioni vigenti tra lo Spedizioniere ed il terzo depositario.
43.3. Se lo Spedizioniere ha immagazzinato la merce in propri depositi non è tenuto ad adottare speciali misure per la sicurezza e sorveglianza dei depositi e soddisfa ai suoi obblighi se vi abbia dedicato la cura necessaria nel limite delle consuetudini locali.
43.4. Lo Spedizioniere può concedere in uso esclusivo locali di deposito separati, da adibirsi allo stoccaggio di una determinata merce. Il corrispettivo per la concessione dei locali suddetti è convenuto di volta in volta in relazione alla durata della concessione stessa.
43.5. Nel caso in cui le partite di merce vengano dal Mandante affidate allo Spedizioniere con l’incarico di depositarle per lunga permanenza a magazzino (tale da intendersi quella superiore a gg. 60), fermo restando
quanto sopra stabilito, resta inteso che lo Spedizioniere potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo del Mandante. Il recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o cose. In entrambi i casi, resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare allo Spedizioniere tutte le spese da quest’ultimo sostenute fino al giorno dell’uscita della merce dai propri magazzini.
43.6. La responsabilità dello Spedizioniere, quale depositario, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo dello stesso, dei suoi dipendenti o preposti.
44 – CONTROLLI E MANIPOLAZIONI DELLA MERCE DEPOSITATA
44.1. Qualunque verifica, lavorazione, prelievo campioni o manipolazioni di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino, dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati dello Spedizioniere o, ove nulla osti, anche dal personale del Mandante, sempre, però con l’assistenza retribuita dello Spedizioniere.
45 – DURATA DEL DEPOSITO
45.1. Lo Spedizioniere può recedere in qualunque momento dal contratto di deposito con preavviso di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata all’ultimo indirizzo comunicatogli dal Mandante.
45.2. Il recesso senza preavviso è ammesso nel caso in cui la merce possa arrecare danno ad altre merci.
45.3. Lo Spedizioniere, qualora abbia motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci, è autorizzato a fissare al Mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze.
45.4. In difetto, lo Spedizioniere è autorizzato a vendere la merce ed a rivalersi sul ricavato delle proprie spettanze.
46 – RICEVUTA DI DEPOSITO – RICONSEGNA DELLA MERCE
46.1. Ad avvenuto immagazzinamento della merce lo Spedizioniere rilascerà, a richiesta scritta, conferma di ricevimento e rispettivamente d’immagazzinamento.
46.2. La riconsegna della merce verrà effettuata solamente dietro disposizione scritta, firmata dal Mandante o dall’avente diritto, secondo le disposizioni del Mandante.
Le conferme di ricevimento o di immagazzinamento della merce non hanno valore agli effetti della
riconsegna e non costituiscono prova di proprietà delle merci.
47 – IMPEDIMENTI E LIMITAZIONI DI TRASPORTI
47.1. Lo Spedizioniere non è tenuto a controllare né a richiamare l’attenzione del Mandante sull’esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione, come limitazioni di importazione, di esportazione, di transito.
48 – MASSIMALI RISARCIMENTO DANNI
48.1. Quando il valore dichiarato della merce risulti superiore al valore commerciale corrente ed in ogni altro caso di discordanza sul valore, viene preso per base, ad ogni effetto, il valore commerciale corrente nel luogo e nell’epoca in cui viene stipulato il contratto di spedizione.
49 – LUOGO E MODALITA’ (ACCERTAMENTO DANNI)
49.1. Lo Spedizioniere non risponde per danni constatati dopo l’avvenuta consegna dei colli in regolari condizioni esterne.
50 – SEGNALAZIONI DEI DANNI ALLO SPEDIZIONIERE
50.1. Onde mettere lo Spedizioniere in grado di far valere eventuali diritti verso terzi, ogni danno, anche se non riconoscibile esteriormente, deve essere tempestivamente segnalato per iscritto al vettore cui è stato affidato il trasporto dallo Spedizioniere in esecuzione dell’incarico ricevuto, accertato nelle forme di legge e portato immediatamente a conoscenza dello Spedizioniere.
50.2. Se allo Spedizioniere perviene una comunicazione di danno quando essa non è più in grado di far valere i suoi diritti nei confronti di terzi, lo Spedizioniere non è responsabile delle conseguenze.
51 – REGOLAMENTO INTERFERENZE DI TERZI INTERESSATI ALLE SPEDIZIONI
51.1. Se un terzo, che sia direttamente o indirettamente interessato al mandato conferito allo Spedizioniere o alla sua esecuzione, elevi in dipendenza di ciò delle pretese nei confronti dello Spedizioniere, il Mandante è tenuto a liberare immediatamente lo Spedizioniere da tali pretese che dovranno essere regolate direttamente tra il Mandante stesso ed il terzo.
52 – ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA’
52.1. Lo Spedizioniere è libero di assumersi responsabilità maggiori di quelle previste dalle norme che precedono con una espressa pattuizione scritta, e dietro corrispettivo di uno speciale compenso.
53 – TERMINE PRESCRIZIONALE
53.1. Fermo il disposto dell’art. 2951 c.c. circa il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di
spedizione, lo Spedizioniere ha diritto di ottenere in qualsiasi momento dal proprio Mandante l’equivalente degli importi che, in dipendenza dell’esecuzione degli incarichi affidatigli, essa sia tenuta a corrispondere ad Enti pubblici o privati a favore dei quali valgono dei termini di prescrizione superiori a quello di cui sopra.
54 – DECADENZA
54.1. Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il Mandante intendesse proporre nei confronti dello Spedizioniere in ordine all’adempimento del contratto e/o alla sua esecuzione anche per
quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza dello Spedizioniere a mezzo di lettera raccomandata R.R. entro il termine di 15 giorni dalla data dell’evento, ovvero da quella diversa
data in cui la parte reclamante dimostri di esserne giunta a conoscenza.
54.2. Il decorso del predetto termine senza che la comunicazione di cui sopra sia stata inoltrata nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al proposito, anche se esso non fosse ancora prescritto.
55 – NON RINUNZIA
55.1. Il mancato esercizio, come pure la rinunzia da parte dello Spedizioniere a far valere uno qualsiasi dei diritti a questa spettanti sulla base delle presenti Condizioni Generali non osteranno all’esercizio successivo di tali diritti o di altri diritti da parte dello Spedizioniere, per la stessa o per una successiva o minacciata violazione.
56 – CESSIONE DEI CREDITI
56.1. Lo Spedizioniere si impegna espressamente a non effettuare alcuna cessione dei suoi crediti a suo favore derivanti dalle presenti Condizioni Generali.
57 – LEGGE APPLICABILE
57.1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali, resta inteso che troverà applicazione la legge italiana.
58 – GIURISDIZIONE E COMPETENZA
58.1. Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del Foro di Milano.
59 – PRIVACY
59.1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, lo Spedizioniere desidera informare che i dati personali forniti verranno acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto del Codice della Privacy. Il trattamento di tali dati potrà avvenire per finalità amministrative, gestionali, di selezione del personale, statistiche, commerciali e di marketing. Il conferimento dei dati stessi è pertanto facoltativo ed il rifiuto di fornirli e/o al successivo trattamento determinerà l’impossibilità per lo Spedizioniere di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente instaurare eventuali rapporti. Relativamente ai medesimi dati è possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Ciò premesso, in mancanza di contrarie comunicazioni, si considera conferito allo spedizioniere il consenso all’utilizzo dei dati ai fini sopra indicati.
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis ricevuti nell’anno 2023 dall’impresa sono contenuti nel registro nazionale degli aiuti di stato di cui all’art. 52 della I. 234/2012.
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013